Scopri come funziona il Bonus Casa 2026 per la ristrutturazione e il recupero degli edifici residenziali. In questo articolo i consulenti Mi.Ba. hanno riepilogato, con tabelle e sintesi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e le ultime novità della Legge di Bilancio 2026.
L’articolo 16-bis del TUIR stabilisce una detrazione fiscale per le spese di riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio. L’agevolazione si applica sia alle parti comuni di edifici condominiali sia alle singole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze.
In cosa consiste il Bonus Ristrutturazione 2026?
Il Bonus Ristrutturazione è l’incentivo principale per chi desidera rinnovare la propria abitazione. Ecco i pilastri dell’agevolazione per l’anno in corso:
- Abitazione Principale: Detrazione IRPEF al 50%.
- Altri Immobili (Seconde Case): Detrazione IRPEF al 36%.
- Limite di Spesa: Massimo 96.000 euro per singola unità immobiliare.
- Ripartizione: La detrazione viene restituita in 10 quote annuali di pari importo.
Il Quadro Aggiornato: Cosa cambia nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato la struttura “a due velocità” introdotta nel 2025, premiando chi interviene sulla prima casa. È fondamentale sottolineare che dal 1° gennaio 2027 è già previsto un ulteriore calo delle aliquote (36% per la prima casa e 30% per le altre).
Sintesi delle Aliquote 2026
| Tipologia Immobile | Aliquota Detrazione | Limite di Spesa |
| Abitazione Principale | 50% | 96.000 € |
| Seconda Casa / Altri | 36% | 96.000 € |
| Parti Comuni (Condomini) | 36% / 50%* | 96.000 € per unità |
Nota Bene: Per “Abitazione Principale” si intende l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e la dimora abituale.
Quali lavori rientrano nel Bonus?
L’agevolazione copre un’ampia gamma di interventi volti al recupero edilizio e al miglioramento della sicurezza:
- Manutenzione Straordinaria: Installazione di ascensori, rifacimento scale, sostituzione di infissi e serramenti con modifica di materiale o tipologia.
- Restauro e Risanamento Conservativo: Interventi mirati a conservare l’immobile rispettandone gli elementi tipologici e strutturali.
- Ristrutturazione Edilizia: Modifiche sostanziali come l’apertura di nuove porte o finestre, la demolizione e ricostruzione (con la stessa volumetria).
- Sicurezza e Barriere: Interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per la prevenzione di atti illeciti (es. cancellate, grate, sistemi di videosorveglianza).
Esclusioni importanti
Dal 2025/2026 non sono più detraibili le spese per la sostituzione di caldaie a combustibili fossili (gas metano), a meno che non facciano parte di sistemi ibridi certificati o siano integrate in interventi di più ampia riqualificazione energetica.
Requisiti e Adempimenti: La guida del Fisco
Per non perdere il diritto alla detrazione, è necessario seguire procedure rigorose:
- Pagamenti: Devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico parlante (bancario o postale) indicando il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA della ditta.
- Documentazione: Conservare abilitazioni amministrative (CILA, SCIA), fatture e ricevute dei bonifici.
- Comunicazione ENEA: Obbligatoria per gli interventi che comportano un risparmio energetico (es. sostituzione infissi, coibentazioni).
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Bonus Ristrutturazione 2026: quando al 50% e quando al 36%?
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il Bonus Ristrutturazione prevede una detrazione del 50% solo per gli interventi sulle abitazioni principali, mentre per le seconde e terze case spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36% delle spese sostenute, in entrambi i casi fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 scende anche per le abitazioni principali al 36% e per le altre al 30%.
In pratica, la detrazione a regime è pari al 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30% delle spese sostenute nell’anno 2027, ma viene prevista una maggiorazione delle aliquote per le abitazioni principali per cui la detrazione è innalzata al 50% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36% delle spese sostenute nell’anno 2027.
Tale maggiorazione è prevista solo nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.▼Quando scatta la maggiorazione della detrazione al 50%
Chi può richiedere il Bonus Ristrutturazione 2026?
Il Bonus Ristrutturazione può essere richiesto da tutti i contribuenti, residenti o non, in Italia. Il bonus in esame può essere richiesto non solo dai proprietari o dai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori, ma si estendono anche a chi detiene diritti reali o personali sugli immobili interessati dai lavori e ne copre le spese.
Questi includono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di diritti di godimento come usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- detentori (locatari o comodatari);
- soci di cooperative (divise e indivise);
- imprenditori individuali (per immobili non classificati come beni strumentali o merce);
- soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice.
La maggiorazione del 50% è legata a un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
A quali condizioni locatari e comodatari possono accedere al Bonus Ristrutturazione?
I detentori (locatari o comodatari) devono avere il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e la detenzione dell’immobile deve risultare da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori che sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio.
Hanno diritto al Bonus Ristrutturazione i familiari conviventi?
La detrazione è concessa anche a chi rientra in una delle seguenti categorie:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- componente dell’unione civile (la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Nella casistica appena descritta, a patto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, la detrazione è valida anche se le autorizzazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Se due persone sono comproprietarie di un immobile e la fattura e il bonifico sono intestati a una sola di loro, ma entrambe sostengono le spese di ristrutturazione, la detrazione spetta anche all’altro individuo, a condizione che la fattura riporti la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo.
Il Bonus Ristrutturazione spetta al futuro acquirente?
Nel caso di un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alle agevolazioni se:
- è stato immesso nel possesso dell’immobile;
- esegue i lavori a sue spese;
- il compromesso è stato registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
Si possono detrarre le spese di ristrutturazione i lavori eseguiti in proprio?
Anche coloro che eseguono personalmente i lavori sull’immobile, possono richiedere la detrazione, ma solo per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
Quali immobili possono beneficiare del Bonus Ristrutturazione?
Sono agevolati gli interventi effettuati su:
- abitazioni di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
- parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- pertinenze (garage, cantina, soffitta, ecc.).
Un fabbricato è a prevalente destinazione abitativa se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza comprese nell’edificio è maggiore del 50% della superficie totale.
Sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Sono invece inclusi tra gli interventi agevolati quelli realizzati sulle pertinenze dell’unità immobiliare principale.
Il Bonus Ristrutturazione vale anche per le parti condominiali?
Le detrazioni previste dal Bonus Ristrutturazione spettano anche per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali.
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
- il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune
- i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi o per altri simili servizi in comune
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risultano, tra le altre cose, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, se possiedono i requisiti per avere la detrazione, possono fruirne a condizione che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore (comprovante il pagamento della quota relativa alla spesa) il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.
Questo vale anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente, dal componente dell’unione civile o dal convivente more uxorio del proprietario dell’immobile, che possono portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali. Sul documento rilasciato dall’amministratore indicheranno gli estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese.
Unico proprietario di un intero edificio
Le indicazioni per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e ci siano in esso parti comuni alle stesse unità immobiliari.
Questo in quanto per “parti comuni” devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 167/2007). In questo caso, quindi, l’unico proprietario (o i comproprietari) dell’intero edificio ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Bonus ristrutturazione e Condominio minimo
I condomini minimi (ovvero gli edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini) che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni.
In questo caso, con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:
- il pagamento deve essere sempre effettuato mediante l’apposito bonifico bancario/postale (sul quale è operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta)
- in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti riporteranno nei modelli di dichiarazione le spese sostenute indicando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.
In sede di controllo si dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, sarà tenuto a esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio.
Quali sono i limiti di spesa del Bonus Ristrutturazione 2026?
Le spese sostenute possono essere assunte al massimo in misura pari a 96.000 euro per unità immobiliare.
Nell’ipotesi di lavori eseguiti contemporaneamente su:
- abitazione e pertinenze: opera un unico limite di spesa (96.000 euro totale)
- parti comuni condominiali: opera il limite dei 96.000 euro per ciascun condòmino, in base alla ripartizione in quote millesimali
- abitazione e parti comuni condominiali: opera autonomamente il limite di 96.000 euro (96.000 euro per l’abitazione e 96.000 euro per le parti comuni)
Nel caso in cui si proseguano interventi iniziati in anni precedenti, il limite dei 96.000 euro va calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nei precedenti periodi d’imposta.
Il Bonus Ristrutturazione 2026 è cumulabile con altri bonus?
Bonus Ristrutturazione ed Ecobonus sono cumulabili?
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Bonus Ristrutturazione e Sismabonus sono cumulabili?
La circolare 17/2023 ha precisato che:
- in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000) in quanto riferito all’immobile; gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione non possono, infatti, fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili; peraltro, il predetto limite di spesa «ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
- considerato che le disposizioni che disciplinano il Sismabonus richiamano gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. i) del TUIR (Bonus Ristrutturazione), quest’ultima costituisce norma di riferimento e i chiarimenti per esso forniti devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Sismabonus.
Quali interventi sono ammessi dal Bonus Ristrutturazione 2026?
Il Bonus Ristrutturazione è concesso per gli interventi alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001 e finalizzati a:
- manutenzione straordinaria:
- rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso;
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne;
- ecc.;
- restauro e risanamento conservativo:
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali;
- ristrutturazione edilizia:
- demolizione e ricostruzione;
- modifica della facciata;
- realizzazione di una mansarda o di un balcone;
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
- apertura di nuove porte e finestre;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
- manutenzione ordinaria:
- opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
- opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;
- tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
- rifacimento di intonaci interni;
- impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
- verniciatura delle porte dei garage.
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori, montacarichi e ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici;
- interventi finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico;
- interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici;
- interventi finalizzati all’adozione di misure di messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici;
- interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Oltre quelle per i lavori, quali altri spese detraibili con il Bonus Ristrutturazione?
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; - le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Quali interventi di demolizione e ricostruzione possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazione?
Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere agevolati con il Bonus Ristrutturazione se:
- l’intervento qualificato come ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001) e non come nuova costruzione;
- in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, solo se l’intervento si qualifica come ristrutturazione edilizia (ipotesi possibile dal 17 luglio 2020).
Bonus Ristrutturazione: quali interventi sono ammessi su parti condominiali
Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi ammessi su parte condominiali (fonte: Agenzia delle Entrate).
| INTERVENTI | MODALITÀ’ |
| Aerosabbiatura | Su facciata |
| Allargamento porte interne | Con demolizioni di modesta entità |
| Allarme (impianto) | Riparazione senza innovazioniRiparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Androne | Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Antenna | Antenna comune in sostituzione delle antenne private |
| Balconi | Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali |
| Box | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Caldaia | Riparazione senza innovazioniRiparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi |
| Cancelli esterni | Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Cantine | Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Centrale idrica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti |
| Cornicioni | Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni) |
| Davanzali finestre e balconi | Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti |
| Facciata | Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Finestra | Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi |
| Fognatura | Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Gradini scale | Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni |
| Grondaie | Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento | Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Riparazione senza innovazioni o sostituzioni |
| Inferriata fissa | Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori |
| Infissi esterni | Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti |
| Infissi interni | Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti |
| Interruttore differenziale | Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Intonaci interni | Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori |
| Lastrico solare | Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti |
| Lucernari | Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti |
| Marciapiede su suolo privato | Rifacimento come preesistente |
| Montacarichi (interni ed esterni) | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti |
| Muri esterni di contenimento | Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti |
| Muri interni | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
| Parapetti e balconi | Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti |
| Parcheggi | Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti |
| Parete interna | Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi |
| Pavimentazione esterna | Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti |
| Pavimentazione interna | Riparazioni senza innovazioni |
| Pensilina protezione autovetture | Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti |
| Persiana | Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori) |
| Pianerottolo | Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno) |
| Piscina | Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti |
| Porta blindata esterna | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
| Porta-finestra | Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali |
| Porte esterne | Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti |
| Porte interne | Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni |
| Recinzioni | Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti |
| Sanitari | Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.) |
| Saracinesca | Sostituzione con altra, purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti |
| Scala esterna | Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti |
| Scala interna | Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti |
| Serramenti esterni | Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche |
| Serramenti interni | Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti |
| Tegole | Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti |
| Terrazzi | Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano) |
| Tetto | Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti |
| Tinteggiatura interna | Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori |
| Tramezzi | Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare |
| Travi (tetto) | Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti |
| Veranda | Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali |
| Zoccolo esterno facciata | Rifacimento conservando i caratteri essenziali |
Bonus Ristrutturazione: quali interventi sono ammessi su singole unità abitative
Di seguito la tabella riepilogativa degli interventi ammessi sulle singole unità abitative (fonte: Agenzia delle Entrate).
| INTERVENTI | MODALITÀ’ |
| Accorpamenti di locali o di altre unità immobiliari | Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche unione di due unità immobiliari con opere esterne |
| Allargamento porte | Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio |
| Allargamento porte e finestre esterne | Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura |
| Allarme finestre esterne | Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni |
| Ampliamento con formazione di volumi tecnici | Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) con opere interne ed esterne |
| Apertura interna | Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno |
| Ascensore | Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento alla legge n. 13/89 |
| Balconi | Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione |
| Barriere architettoniche | Eliminazione |
| Box auto | Nuova costruzione (detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare) |
| Cablatura degli edifici | Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali |
| Caldaia | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Caloriferi e condizionatori | Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)Installazione di macchinari esterni |
| Cancelli esterni | Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti |
| Canna fumaria | Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti |
| Cantine | Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolatiOpere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre |
| Centrale idrica | Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterneNuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Centrale termica | Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie)Con modifiche distributive interneCon modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione |
| Citofoni, videocitofoni e telecamere | Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti |
| Contenimento dell’inquinamento acustico | Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Cornicioni | Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti |
| Davanzali finestre e balconi | Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori) |
| Facciata | Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori) |
| Finestra | Nuova apertura o modifica di quelle preesistentiSostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi |
| Fognatura | Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica) |
| Garage | Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistentiNuova costruzione (detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare) |
| Gradini scale | Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni oi materiali preesistenti |
| Grondaie | Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente |
| Impianto di riscaldamento autonomo interno | Nuovo impianto, senza opere edilizieNuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazioneRiparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni |
| Impianto elettrico | Sostituzione dell’impianto o integrazione per messa a norma |
| Impianto idraulico | Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente |
| Inferriata fissa | Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistenteNuova installazione con o senza opere esterne |
| Infissi esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata) |
| Interruttore differenziale | Sostituzione o riparazione con innovazioni |
| Intonaci esterni facciata | Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori |
| Lastrico solare | Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti |
| Locale caldaia | Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori |
| Lucernari | Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti |
| Mansarda | Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso |
| Marciapiede | Nuova realizzazione su suolo privato |
| Messa a norma degli edifici | Interventi di messa a norma degli edifici (detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1, legge n. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge) |
| Montacarichi | Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
| Muri di cinta | Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente |
| Muri esterni di contenimento | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori |
| Muri interni | Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Parapetti e balconi | Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti |
| Parete esterna | Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori) |
| Parete interna | Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna |
| Pavimentazione esterna | Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali |
| Pensilina protezione autovetture | Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti |
| Persiana | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi |
| Pianerottolo | Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti |
| Piscina | Rifacimento modificando caratteri preesistenti |
| Porta blindata esterna | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi |
| Porta blindata interna | Nuova installazione |
| Porta-finestra | Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversiTrasformazione da finestra a porta finestra |
| Porte esterne | Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa |
| Recinzioni | Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse |
| Ricostruzione | Demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente |
| Risparmio energetico | Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge) |
| Sanitari | Sostituzione di impianti (la sostituzione degli apparecchi sanitari è detraibile solo se integrata o correlata a interventi maggiori per i quali spetta l’agevolazione) – Realizzazione di servizio igienico interno |
| Saracinesca | Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni |
| Scala esterna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti |
| Scala interna | Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente |
| Serramenti esterni | Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti |
| Sicurezza statica | Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica |
| Solaio | Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistentiSostituzione di solai interpiano senza modifica delle quoteAdeguamento dell’altezza dei solai |
| Soppalco | Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione |
| Sottotetto | Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistentiModifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’usoFormazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (detraibile, purché già compreso nel volume) |
| Strada asfaltata privata | Per accesso alla proprietà |
| Tegole | Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti |
| Terrazzi | Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano) |
| Tetto | Sostituzione dell’intera copertura Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume |
| Tinteggiatura esterna | Rifacimento modificando materiali e/o colori |
| Travi (tetto) | Sostituzioni con modificheSostituzione totale per formazione nuovo tetto |
| Veranda | Innovazioni rispetto alla situazione precedenteNuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimentoTrasformazione di balcone in veranda |
| Vespaio | Rifacimento |
| Zoccolo esterno facciata | Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi |
Bonus Ristrutturazione 2026: quali spese sono ammesse?
Si può accedere al Bonus Ristrutturazione per lavori in economia?
Il contribuente che esegue in proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche precedentemente all’inizio dei lavori. Il chiarimento è contenuto nella circolare 28/2022 dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere al beneficio occorre richiedere i permessi al Comune, qualora necessari, pagare le forniture con bonifico parlante e, se richiesta, inviare la comunicazione enea
Si può chiedere il Bonus Ristrutturazione per la caldaia a condensazione?
Nella circolare 8/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono escluse dal Bonus Ristrutturazione le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.
L’esclusione non si applica, invece, a:
- microcogeneratori, quand’anche siano alimentati da combustibili fossili;
- generatori a biomassa;
- pompe di calore ad assorbimento a gas, il cui bruciatore assolve a una diversa funzione, considerato, altresì, l’elevato grado di rinnovabilità dell’energia fornita per la copertura degli usi finali.
Possano continuare a beneficiare dell’agevolazione i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, così come disciplinati dal D.M. 6/08/2020.
Tenuto conto di quanto previsto dalla Direttiva, che “per installazione intende l’acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia unica”, nonostante il comma 55 della legge di bilancio 2025 si riferisca solo agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, si ritiene che, con riferimento al Bonus Ristrutturazione, siano esclusi dalla detrazione anche gli interventi di nuova installazione delle caldaie a condensazione.
Le spese non più ammesse a detrazione ai sensi dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazione sono quelle sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili come sopra declinati.
Resta fermo che sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, in relazione ai predetti interventi, anche se gli stessi sono realizzati o completati dal 1° gennaio 2025.
Posso ottenere il Bonus ristrutturazione per interventi su un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi?
Sì, possono essere ammessi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Posso chiedere il Bonus Ristrutturazione per interventi di eliminazioni di barriere architettoniche?
Sì, sono ammessi i lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Posso ottenere il Bonus Ristrutturazione per interventi per prevenire il rischio di furti in casa?
Sì, a titolo esemplificativo rientrano tra queste misure:
- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
- apposizione di saracinesche
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Posso ottenere il Bonus Ristrutturazione per interventi di cablatura o isolamento acustico?
Sì, sono ammesse queste tipologie di spesa.














